Il Notaio nel Medioevo

È difficile dare una definizione di notaio nel Medioevo univoca e chiara, specie avendo riguardo all’Alto Medioevo, ma possiamo dire che si tratta di una professione nata e sviluppatasi in Italia, partendo proprio da una figura del tardoantico romano, il tabellio, ossia colui che redige e conserva gli atti tra privati.

Come è noto, la data del 476 non indica un collasso immediato di ogni struttura dell’Impero Romano d’Occidente. I tabellioni, dunque, mantengono un proprio iter formativo e, a seconda del luogo, possono assumere una denominazione differente pur permanendo le caratteristiche della loro funzione. A Roma sono chiamati tabelliones scriniarii urbis, mentre a Napoli curiales. In pratica, i tabellioni sono garanti della correttezza giuridica del documento, ma non della sua autenticità. Oggi, gli atti notarili garantiscono proprio quest’ultima, fino a querela di falso, mentre quelli dei tabellioni garantivano l’uso di forme corrette.

Non c’era, tuttavia, un maggiore valore probatorio dell’atto redatto dal tabellione rispetto a quello messo nero su bianco da due privati. Seguendo le prescrizioni del Corpus Iuris Civilis, erano quindi le dichiarazioni dei testimoni e del notaio rogatario a dare il valore di prova al documento (charta), assieme alla insinuatio apud acta, ossia alla registrazione del documento stesso presso un ufficio pubblico.

Cassiodoro, uno degli ultimi uomini romani di chiara fama e consigliere di Teodorico, considerava più importante la figura del notaio rispetto a quella del giudice. La spiegazione di Cassiodoro, sebbene prolissa, era piuttosto semplice: mentre il giudice decide su una controversia, quindi su un problema già verificatosi, il notaio agisce “a monte”, dando stabilità agli atti tra privati, e impedisce la controversia stessa.

Una posizione, quella di Cassiodoro che, pur solo in parte condivisibile, dimostra come il notariato fosse considerato un mezzo fondamentale per mantenere la certezza dei rapporti tra persone e, di conseguenza, della società.

Il notaio Cesare Gherardi, nel suo “Del Notaro considerato ne’ suoi rapporti colla società”, pubblicato nel 1864, traduce così il testo di Cassiodoro appena: “questa istituzione [notariato] precede quella de’ giudici. Infatti, nelle società, gli uomini chiusero in ogni tempo convenzioni tra loro, e fu necessario conservarne la memoria, al che servirono prima le note, quindi scritture degne di fede, compilate da appositi ufficiali. Finché i contratti si adempirono fedelmente, non vi fu bisogno del giudice. La creazione di questo magistrato fu un modo per riparare al male derivato dall’ingiustizia degli uomini. I giudici sono quindi i ministri della Legge nel momento in cui questa è violata dalla malafede, mentre i Notari sono organi della volontà dell’uomo che si conforma alla Legge. E siccome l’obbedienza andò avanti alla trasgressione, la quale fu ed è meno frequente di quella, così l’ufficio del Notaro è più antico e d’importanza più grande, nonché più nobile di quello del Giudice.

Il sistema notarile romano, confluito nella codificazione giustinianea, sopravvive, nell’Esarcato e nel Mezzogiorno, all’invasione longobarda della penisola, ma anche i nuovi invasori sentono ben presto la necessità di passare a un sistema negoziale più complesso, che permetta una certa stabilità dei rapporti giuridici.

Come abbiamo anticipato, dopo l’invasione longobarda (568), scompaiono le menzioni dei tabellioni nei luoghi sottoposti prima al loro dominio e poi a quello dei Franchi. Al loro posto compaiono, progressivamente, decine di nuove figure diverse, molto meno professionali e dalle denominazioni più disparate. Il Codice diplomatico longobardo, edito dallo Schiapparelli nel XIX secolo, contiene quasi trecento documenti, redatti nel Centro-Nord, e ventitre (!) denominazioni differenti, da quelle che fanno riferimento al clero – archidiaconus, diaconus, monacus, acolitus – a quelle di carattere più amicale come vir devotus, lector noster, amicus.

Il diritto notarile tra Medioevo e Cinquecento: Artis notariatus ...

Fuori dall’Italia, troviamo poi il Formulario di Marcolfo, della metà del VII secolo, che contiene 89 formulae divise in due libri. Il primo tratta le c.d. cause regales, che, con buona approssimazione, possiamo ricondurre ai nostri atti pubblici, e il secondo le cause pagenses, riconducibili, invece, ai contratti tra privati. Sono quindi presenti diverse formule testamentarie, contrattuali e di altro genere.

In realtà, le competenze di queste figure sono probabilmente limitate al saper leggere e scrivere, oltre a conoscere un certo numero di formule contrattuali. Non si tratta, quindi, di una categoria omogenea che segue un proprio iter formativo.

Con Carlo Magno, invece, si arriva a un interesse maggiore per queste figure. Il Capitulare missorum generale (802), il famoso documento che regola l’attività dei missi dominici, parla (capitolare 303) di advocatos, notarios e scabinos.

Anche in questo caso, però, non viene assegnata ai documenti da loro redatti la publica fides, quella, per intenderci, che hanno i provvedimenti ufficiali dell’autorità civile. Insomma, tutte queste figure non hanno l’investitura statale che sarà loro concessa a partire dal XII secolo; anche il notarius sacri palatii, menzionato a partire dal X secolo, va inteso come un professionista nella scrittura di atti e nell’applicazione di formule, formato in base a un iter omogeneo, ma non investito ufficialmente dall’apparato istituzionale.

A partire dall’XI secolo, gli effetti della crescita della popolazione e dell’economia cittadina toccano anche gli atti tra privati. Sono fondamentali, in questo senso, la nascita delle prime università e la riscoperta del diritto giustinianeo. Sono quindi le esigenze della società comunale a fornire terreno fertile per lo sviluppo “definitivo” della figura del notaio.

È proprio nella Bologna del XII secolo che i grandi maestri del diritto, a partire da Irnerio (fondatore dello Studium bolognese nel 1088), rielaborarono o sostituirono i formulari altomedievali, poco adatti ai bisogni di certezza contrattuale di una società in espansione, con quelli regolati dal diritto romano. Ed è sempre a Bologna che, nel 1255, vede la luce, a opera del giurista Rolandino de’ Passaggeri, un’opera che sarà la pietra angolare nell’iter formativo dei notai per diversi secoli (viene ristampata ancora nel XVII secolo), ossia la Summa totius artis notariae.

Il vero “salto di qualità” della professione notarile arriva tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII. Per evitare una proliferazione di nuovi professionisti e normarne l’attività, il notaio inizia a poter operare solo in seguito a un atto formale di investitura. Questo privilegio costituisce la vera essenza della publica fides, e a garantire la certezza del documento basta quindi il signum notarii, ossia la sua firma e il suo sigillo.

Con la parola “sigillo” si intendeva sia il mezzo utilizzato per lasciare l’impronta sul documento che l’impronta stessa. Ad oggi, è più semplice trattare l’argomento parlando di “matrice sigillare” per indicare lo strumento e “sigillo” per definire l’impronta. La matrice sigillare poteva assumere forme differenti. La più diffusa era, probabilmente, l’anello, che poteva essere d’argento, oro e/o pietre dure, ma dal XII secolo si diffuse anche il sigillo a bottone, da portare legato a una catena.

Esisteva, ovviamente, anche quello più classico, ancora oggi in uso, dotato di apposita impugnatura. Tutti e tre, comunque, assolvevano al requisito di essere facilmente trasportabili, limitando così il rischio di falsificazioni. Il materiale più utilizzato per imprimere il sigillo era la cera d’api, specie dopo essere stata colorata di rosso, mentre nell’Impero d’Oriente si utilizzava anche il piombo fuso. Contrariamente a quello che pensano molti, la ceralacca iniziò ad essere utilizzata in modo consistente solo nell’età moderna.

Ma quale autorità può concedere il privilegio di esercizio della funzione di notaio e, quindi, la publica fides di ogni suo atto (che da semplice charta diventa instrumentum)? Essenzialmente due. A seconda del territorio ove viene concesso il privilegio, si tratta di quella imperiale e quella papale. Non a caso, si diffonde la formula “Ego Tizio, imperiali auctoritate notarius” o “Ego Tizio, apostolica auctoritate notarius”, da inserire all’inizio dell’instrumentum. Ovviamente, a concedere il privilegio non sono gli uffici imperiali in territorio germanico, ma gli organi locali, come i conti Fieschi a Genova e gli Avvocati a Lucca, cui l’Impero può delegare questa facoltà. Inutile dire che alcune città, come Bologna, decidono di agire autonomamente e iniziano a concedere autonomamente il privilegio.

Nel XIII secolo, il potere dei notai cresce, sia come singoli che come corporazione. Una piccola città come Prato, dove nel 1285 c’erano circa 50 notai, arriva a 125 nel 1325, registrando quindi un aumento del +150% in meno di cinque decenni. Anche attraverso le loro corporazioni, i notai acquisiscono un peso specifico importante nella vita dei comuni, la cui burocrazia e necessità di conservare traccia scritta di ogni atto si fa sempre più pressante.

L’accesso alla professione diventa piuttosto complicato, a partire dall’età minima, che di solito è intorno ai 17-20 anni (con le normali variazioni di tempo e luogo), ma che può arrivare anche a 22, come previsto a Milano nel 1498. Sempre prendendo come riferimento la situazione di Milano nel XV secolo, notiamo come fossero necessari due anni di pratica nello studio di un notaio esperto e un esame che, per certi versi, ricorda quello attuale, poiché prevedeva la redazione di un instrumentum sorteggiato tra gli otto più diffusi (obligatio, locatio, venditio, concessio, procuratio, ecc.).

da un’esposizione della Biblioteca Bertoliniana sui documenti degli antichi notai vicentini (2018)

All’inizio dell’età moderna, come molte altre arti, anche quella dei notai, forse a causa della sua vicinanza ai poteri dello stato, gode di un apprezzamento generale sempre minore. Nella Piazza universale di tutte le professioni, la cui prima edizione risale al 1585, Tommaso Garzoni parla dei notai confermando, inizialmente, alcune considerazioni fatte fino a ora. Sottolinea, ad esempio, l’importanza degli atti redatti dal notaio nel corso di un processo: “[…] perché il Nodaro è una persona pubblica e l’ufficio del Giudice senza la persona sua [senza il notaio] non può comodamente esercitarsi” e il gran numero di denominazioni che possono essere utilizzate al posto di “nodaro”, prima di passare, però, a una feroce critica della categoria, non diversa da quella che potremmo trovare oggi sulle pagine social di qualche soggetto che reputi di aver subito un danno per mano loro.

Il Garzoni dice, infatti:

Alle volte anco scientemente, et a posta fanno instromenti falsi, come ne’ contratti di compre, o pagamenti, ovvero ne’ testamenti, intricando le lor conscienze nel falso; et seco i testimonii insieme, quai pigliano a lor modo, per buscar qualche imboccata da persone malvagie, et senza un’oncia di conscienza al mondo. Et qualche volta occultano le scritture giovevoli, et necessarie agli altri; a instanza di qualcuno, per giovare a quello, et nuocere al resto; come i legati delle pie cause passano sovente per questo trabocchello.

Oltra di ciò vedranno talhora, che un contratto sarà violato et fatto per via d’estorsione, come nelle rinoncie, che fanno alcuni ch’entrano nelle religioni, o ne’ contratti di matrimonii sforzati, o ne’ testamenti di quelli che testano, havendo perso l’uso di ragione, e non potendo legittimamente testare. […] sanno eccellentemente ingannare, truffare, et quando bisogna giurar falso et rogar falso, havere ardimento di fare ogni male, né si lasciar vincere da alcuno in fabbricare inganni, frodi, barrerie, calonnie, lacci, caprioni, insidie, intrighi, controversie, querele, circonventioni: e non v’è instromento fra loro tanto intiero, e tanto valido, e tanto solennemente fatto, che non si possa litigarvi sopra.”

Corruzione, documenti nascosti per favorire una parte, contratti falsi, insomma, c’è tutto il repertorio di accuse che la categoria ha dovuto sopportare nel corso della storia. L’ultima frase, in particolare, racconta in termini negativi una semplice verità giuridica, accettata da ogni operatore del settore anche al giorno d’oggi, ossia che gli atti giuridici, per quanto redatti in modo perfetto, possono comunque dar luogo a una controversia giuridica.

Voglio concludere l’articolo scusandomi per il contingentamento della narrazione sul notaio nel Medioevo. Mi ero ripromesso di rimanere nel limite delle 2.000 parole sacrificando il meno possibile. D’altronde, in una storiografia sempre più interessata al particolare, queste trattazioni a volo d’angelo, che coprono anche 10 secoli, sono tremendamente complesse. Non me ne vogliate, quindi, avete trovato questo articolo noioso o poco interessante.

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6 pensieri riguardo “Il Notaio nel Medioevo

  1. La noia, in ogni sua accezióne, è aliena sia a questo articolo che a questo sito.
    Grazie per il prezioso lavoro di ricerca che fai e per le possibilità di conoscenza che ci offri.

  2. Un articolo molto interessante, voglio sottolineare la figura del “notaro” ser Lapo Mazzei, amico del mercante pratese Francesco Datini.

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