Guglielmo di Monferrato al servizio di Francesco Sforza: un Contratto del 1448

Un documento che ha quasi sei secoli, quello sottoscritto da Guglielmo di Monferrato e Francesco Sforza nel 1448, ma che mantiene inalterato il suo fascino originale.

Guglielmo di Monferrato ha parecchi soldati alle sue dipendenze e, il 1° novembre 1448, Francesco Sforza ha bisogno di altri soldati. Appena un mese e mezzo prima, i 15 settembre, ha riportato un importante successo militare (Battaglia di Caravaggio) sulla Repubblica di Venezia. Oltre ad aver sconfitto l’esercito del cugino, Michele Attendolo, lo Sforza è riuscito anche a fare un ricco bottino saccheggiando il campo nemico.

Venezia, sconfitta sul campo di battaglia, mette in campo le sue risorse economiche. Il Doge sa perfettamente che le mire dello Sforza sono su Milano, divenuta capitale della c.d. Repubblica Ambrosiana dopo la morte di Filippo Maria Visconti (agosto 1447).

Quindi, il 18 ottobre 1448, mettendo sul tavolo 13.000 ducati al mese (fino alla presa di Milano) e migliaia di soldati, la Serenissima ottiene dallo Sforza addirittura Brescia e Bergamo.

L’enorme quantitativo di oro che entra nelle sue casse, gli permette di assoldare gli altri mercenari di cui ha bisogno. Il “Contratto di Assoldamento del Marchese di Monferrato“, qui sotto riportato in versione integrale (la fonte intermedia è l’opera monumentale di Ercole Ricotti sulle compagnie di ventura), riguarda proprio l’assunzione, da parte dello Sforza, dei servigi del 28enne Guglielmo di Monferrato e del suo esercito:

Storia delle compagnie di ventura in Italia

E primo, il predetto illustre signor Guglielmo per li presenti capitoli si conduce ai servigi, soldi e stipendi del predetto illustre ed eccelso Francesco Sforza ecc. con la condotta di lance 700 per tempo di otto mesi fermi e continui, cominciando il dì primo del mese di novembre 1448, e con riferma di altri otto mesi al beneplacito di esso illustre sig. Conte Francesco con provvisione di fiorini 6.600, ciascun mese, a ragione di soldi 54 d’imperiali per fiorino, per la sopradescritta condotta. E con la condotta di lance 700 e fanti 500 promette esso signor Guglielmo di servire il signor Conte bene, dirittamente e fedelmente, senza eccezione, scusa o contraddizione alcuna, e obbedire ogni comandamento del predetto illustre Conte conforme al suo potere.

Oltre al compenso, nel contratto viene inserito anche il tasso di cambio del fiorino, pari a 54 imperiali. Si tratta di un cambio abbastanza favorevole, se consideriamo che nel 1754 il conte Gian Rinaldo Carli, in Delle monete e dell’instituzione delle zecche d’Italia […], dà una valutazione analoga al ducato veneziano (di valore simile al fiorino d’oro. Il documento citato è del 1439 e riguarda la città di Ravenna.  

Delle monete e dell instituzione delle zecche d...

IItem, promette il predetto signor Guglielmo al predetto signor Conte, che se per lui o per quelli di sua compagnia si pigliasse alcun signor capitano o condottiero di gente d’arme o altro uomo di dignità o condizione.

Item, alcuno altro che fosse ribello o bandito dall’Eccellenza di detto signor Conte lo consegnerà o farà consegnare in mano di esso sig. Conte, e dei suoi mandati; pagando però esso signor Conte la taglia giusta ed onesta che quei tali o tale dovevano pagare.

Item, promette il detto signor Guglielmo ad esso signor Conte, che durante il tempo della detta ferma non terrà pratica con alcun Signore, Comunità, o Signoria, senza licenza e saputa di detto signor Conte. Anzi tutto quello che sentisse che fosse per alcun modo contro la persona o Stato di esso signor Conte lo notifichi fedelmente a S.E.

Item, promette il detto signor Guglielmo al signor Conte,  che finita che avrà la detta ferma o riferma, avendo luogo,  non offenderà il detto signor Conte, né suo Stato o gente d’arme da cavallo o da piedi per alcun modo pubblico né privato, per termine di tre mesi.

Et e converso, il predetto illustre signor Conte Francesco Sforza accetta ferma e conduce il signor Guglielmo di Monferrato, ecc. ecc., con questo che di due mesi innanzi il fine della ferma, esso illustre signor Conte debba avvisare il detto signor Guglielmo della sua intenzione, e non avvisandolo si intenda rifermo con tutti i patti e convenzioni, che sui presenti capitoti si contengono.

Un meraviglioso esempio, vecchio di seicento anni, del rinnovo tacito che troviamo anche in molti contratti attuali.

Item, promette il signor Conte al signor Guglielmo per le dette lance e fanti di dargli per provvisione mensuale ducati 6.600 di quei ducati che S. E. è solita di dare e dà ai suoi capitani e gente d’arme, e promette fargli buone sette paghe della ferma ed altrettante della riferma, avendo luogo.

Item, promette il predetto sig. Conte Francesco di dare al detto sig. Guglielmo, per prestanza, per ciascuna delle dette lance ducati 40, di quei ducati soprascritti. E per ciascuna paga dei detti fanti ducati 5, e fargli sborsare di presente ducati 6.600, ed il resto in calende di aprile prossimo che viene; la quale prestanza si debbe riscontrare nella detta provvisione mensuale.

Questi 6.600 ducati potrebbero essere confusi con i 6.600 fiorini di paga mensile indicati all’inizio del contratto. In realtà si tratta di un’altra voce della paga dei soldati di ventura. La prestanza era infatti un anticipo sui futuri salari (in questo caso elargita in con i ducati che arrivavano da Venezia).

Item, promette il predetto signor Conte, che caso, che fornita la ferma il detto signor Guglielmo restasse ad avere dall’E. S. alcuna parte delle dette provvisioni, lo pagherà del suo servizio interamente, ovvero gli farà buone assegnazioni, e tali che meritamente si potrà contentare; ed il simile promette fare nella riferma, accadendosi rifermare.

Item, promette di prestare ogni favore, aiuto, sussidio in far avere al detto signor Guglielmo il resto del suo servizio dall’eccelsa Comunità di Firenze del tempo che è stato al soldo dì quella illustrissima Liga.

Val la pena sottolineare che, nello stesso periodo, Francesco Sforza riceveva 8.500 fiorini al mese proprio da Firenze.

Item, promette il signor Conte Francesco Sforza ecc., in ogni accordo che Egli facesse o farà coi Milanesi, altri Signori o Signoria, che avrà sempre raccomandato lo Stato e il bene dell’illustrissimo signor Guglielmo, ecc.

Item, promette il detto signor Conte al predetto signor Guglielmo, che essendo rotta guerra al predetto illustre signor Marchese di Monferrato, per alcuna potenza convicina o altra, bisognando, sua Signoria sarà tenuta a dare e darà licenza al detto signor Guglielmo con tutta o parte della Compagnia, secondo il bisogno, per andare alla difensione delle dette terre; e di più porgerà ogni favore ed aiuto, emolumenti e sussidii possibili per la conservazione delle dette terre, ecc.

È necessario ricordare che stiamo parlando di Guglielmo Paleologo di Monferrato, ossia di un nobile di lunga tradizione e al governo di un territorio relativamente esteso. Terzogenito di Giangiacomo di Monferrato e Giovanna di Savoia, era discendente diretto dell’Imperatore Bizantino Andronico II Paleologo (m.1332). Guglielmo divenne marchese di Monferrato alla morte del fratello, Giovanni IV, nel 1464, che nel 1448 combatteva dalla parte di Venezia. Parenti serpenti.
compagnie di ventura
Alcuni dei capitani al soldo della Signoria di Venezia nel 1439. Francesco Sforza è il primo e più importante della lista.

Item, promette il predetto signor Conte Francesco e vuole che esso signor Guglielmo di Monferrato con tutta la Coimpagnia sua, con tutte le robe, panni, armi e beni loro, possano stare, passare e ritornare per tutte le città, terre, castella, luoghi, passi, porti e ponti di S. E., senza alcun pagamento di dazio, pedaggio, bolletta e gabbia, come gli altri capitani e gente di armi sue; e di più che esso signor Guglielmo e tutta la compagnia sua debbano godere di tutti i privilegi, prerogative ed emolumenti che godono e goderanno gli altri capitani e genti d’armi di S. E.

Item, promette il suddetto signor Conte, che niuno collaterale od ufficiale suo, né altra persona chi sia, eccetto l’E. S., si possa, né debba impacciare del detto signor Guglielmo, né per altra causa che voglia si sia, eccetto in crimine laese majestatis; anzi la obbedienza e cognizione e punizione dei  suoi delinquenti in esso signor Guglielmo.

Item,  promette e vuole il detto signor Conte, che il predetto signor Guglielmo possa condurre liberamente e sicuramente nella detta sua Compagnia da cavallo e da piedi qualsivoglia persona, di che condizione si voglia, eccetto che fosse ribelle e bandeggio dalla E. S.

guglielmo di monferrato_ savoia 1450
I nomi sono in tedesco, ma è facile riconoscere gli stati dell’Italia settentrionale in lotta nel 1450 circa.

Item, promette il predetto signor Conte ai luoghi e tempi congrui di provvedere al detto signor Guglielmo e Compagnia sua, così da cavallo come da piedi, convenienti alloggiamenti, strami ed altre cose opportune, secondo che farà alle altre genti sue.

Item, promette che volendosi partire alcun condottiero, uomo d’armi od altro dalla Compagnia del signor Guglielmo, tanto da piedi come da cavallo, non gli accetterà né lascerà accettare da alcuno suo capitano o condottiero, né altro, a cui S. E. possa comandare, contro volontà, né senza licenza del predetto signor Guglielmo. E versa vice egli non toglierà quelli della Eccellenza del Conte, né dei suoi altri capitani o condottieri senza licenza sua.

Item, promette il predetto signor Conte Francesco, che finito il tempo della ferma o riferma, accadendo di non rifermare esso signor Guglielmo, possa mandare suoi cancellieri  od altri messi speciali che gli parerà, per curare o trattare suo avviamento; e di pia per libito partirsi con la detta sua Compagnia così da piè, come da cavallo, e trasferirsi dove gli parerà liberamente e speditamente senza impaccio, nè contradizione alcuna.

Item, promette il predetto signor Conte che durante la ferma e riferma, e similmente poi la detta riferma, esso signor Guglielmo e tutti della Compagnia sua, così da cavallo come da piedi, saranno salvi e sicuri nelle terre e pertinenze sue con tutte le robe loro; eccetto che se fossero ribelli, o banditi dall’ E.S., ovvero trattassero contro lo Stato o persona della predetta S. E.

Ma finalmente le dette parti, videlicet l’illustre ed eccelso signor Conte Francesco Sforza, ed il suddetto illustre Signor Guglielmo hanno promesso e promettono l’uno all’altro, e l’altro all’altro, sotto obbligo ecc.

Dat. in felicissimiis nostris predicti illustris et eccelsi DD. Comitis Francisci Sforze in villa Cusolati die primo novembris 1448 .

FRANCISCUS SFORZA manu propria etc.
GULIELMUS DE MONFERRATO manu propria etc.

Bibliografia:
  • G.R.CARLI, Delle monete e dell’instituzione delle zecche d’Italia[…], (1754);
  • E.RICOTTI, Storia delle compagnie di ventura in Italia, volume III (1845);
  • www.condottieridiventura.it (sito di eccezionale qualità)

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2 pensieri riguardo “Guglielmo di Monferrato al servizio di Francesco Sforza: un Contratto del 1448

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