Il rapporto fra sesso e reati sessuali diventa, nel tardo antico e all’inizio del medioevo cristiano, molto stretto. L’Ecloga di Leone III ne traccia alcune linee fondamentali.
Un tema interessante, quello della sessualità nell’alto medioevo, soprattutto nella sua parte relativa ai reati sessuali. Tuttavia, non bisogna immaginare che nel precedente periodo la sessualità fosse del tutto sregolata e promiscua come alcune opere cinematografiche e letterarie vogliono far credere.
Trattandosi di un argomento che tocca diverse materie, dal diritto alla sociologia, è necessario dare dei riferimenti cronologici e geografici a questo articolo.
Siamo all’inizio dell’VIII secolo, l’Impero Romano d’Oriente è in guerra con nemici temibili quali i Bulgari a Occidente e gli Arabi a Oriente. Nonostante gli onerosi impegni esterni, gran parte delle energie dei governanti di Costantinopoli sono rivolte al diritto e alle dispute teologiche.
A quasi 150 anni dalla sua pubblicazione, il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano sembra ormai essere troppo complesso e non più adeguato alla pratica giuridica bizantina. A questo problema cerca di ovviare Leone III, imperatore dal 717 al 741 (e più conosciuto per la lotta iconoclasta, che divise i cittadini dell’Impero più di ogni altra controversia cristologica).
Fin dall’inizio del suo regno inizia a far redigere la sua famosa Ecloga (Εκλογὴ τῶν νύμων, ossia “Scelta di leggi”), che nasce come forma semplificata o riassunto del Corpus Juris; una sorta di manuale pratico, più che un codice nel senso moderno del termine, per gli addetti ai lavori. Lungi dall’essere un semplice riassunto, l’Ecloga introduce elementi di dottrina cristiana e punizioni dal sapore orientale all’interno del corpus del diritto romano. Per quanto possano sembrare crudeli al lettore moderno, le punizioni previste dalle norme penali vengono introdotte per eliminare, in alcuni casi, proprio la pena di morte.
Altro elemento da sottolineare è l’introduzione della lingua greca. Per quanto i greci continuino a chiamarsi “romani“, la maggior parte di loro non è più in grado di comprendere il latino.
L’Ecloga, quindi, è redatta per intero nella lingua ufficiale dell’Impero Romano d’Oriente.
Al Corpus Iuris Civilis si erano poi aggiunte molte altre norme (in greco, le Novelle) che, al tempo di Leone III, sono disperse in una miriade di codici, commentari e manuali. Una situazione molto complessa, specie pensando che all’originale latino del Corpus Iuris ormai si preferiscono (per ignoranza dei magistrati e facilità d’uso) le traduzioni commentate in greco.
Secondo gli studi più recenti, l’Ecloga viene emanata nel marzo del 720, anche se molti continuano a ritenere che sia stato il successore di Leone III (Costantino, suo figlio) a promulgarla.
Nonostante l’Ecloga sia stata davvero rilevante, anche per l’influenza esercitata sulle raccolte normative successive (e per la visione giuridica del sesso nel medioevo), ad oggi viene citata solo di rado quando si parla di Leone III l’Isaurico. A farla da padrone è sempre la più noiosa questione iconoclasta. Anche sulla questione iconoclasta hanno forse pesato le considerazioni relative all’avanzata araba. L’islam, con il suoi divieto di proporre immagini di Allah e il suo rifiuto di qualsiasi idolatria (anche solo formale), non è percorso dalle stesse cogitazioni astratte, e rimane ancorato al binomio formato da corano e jihad (intesa in senso militare e di proseliti). |
I 144 capitoli dell’Ecloga contengono moltissime previsioni di diritto penale e, per la parte che oggi chiameremo “diritto civile”, si limitano a trattare la materia matrimoniale, di famiglia e successoria. Ci sono norme interessanti, come quella che assegna l’esercizio della patria potestas anche alla madre o quella che o i differenti tipi di amputazione (naso, lingua, mani) cui può essere sottoposto il reo. Tuttavia, in questo caso siamo interessati ai c.d. reati sessuali.
Nell’Ecloga troviamo questi:
1. Un uomo sposato che commetta adulterio dovrà, come modo di correzione, ricevere dodici frustate e, che sia ricco o povero dovrà pagare una multa.
2. Un uomo non sposato che commetta fornicazione dovrà ricevere sei frustate.
3. Alla persona che abbia conosciuto carnalmente una suora, visto che ha profanato la Chiesa di Dio, verrà tagliato il naso… e alla suora sarà riservato un trattamento simile.
4. L’uomo che, avendo intenzione di sposare la propria figlioccia [nel battesimo portatore di Salvezza], fornica con lei senza sposarla, e viene giudicato colpevole di tale offesa sarà, dopo essere stato esiliato, condannato alla punizione prevista per gli altri adulteri. Di conseguenza, dovrà essere tagliato il naso sia all’uomo che alla donna.
5. Il marito che è a conoscenza, e perdona, l’adulterio della moglie, dovrà essere frustato ed esiliato, mentre all’adultero e all’adultera dovrà essere tagliato il naso.
6. Le persone che commettano incesto, genitori e figli, figli e genitori, fratelli e sorelle, saranno condannati a morte tramite spada [decapitazione]. A quelli che, legati da altre relazioni, si corrompono carnalmente l’uno con l’altra, che siano padre e figliastra, figlio e matrigna, fratello e moglie del fratello, zio e nipote, nipote e zia, verrà amputato il naso. E accadrà lo stesso anche se uno ha conoscenza carnale di due sorelle o anche cugine.
7. Una donna che, rimasta incinta, provi ad abortire, sarà frustata ed esiliata.
8. Coloro che sono colpevoli di sodomia [offese contro natura], attiva o passiva, saranno condannati a morte tramite spada [decapitazione]. Il soggetto passiva della sodomia, quando minore di anni dodici, sarà perdonato per ignoranza giovanile del crimine commesso.
9. I colpevoli del “crimine abominevole” [omosessualità] saranno evirati.
Per chi fosse interessato ad altri fonti storiche sul diritto e non solo, consiglio di farsi un giro sul sito della Fordham University. |
L’influenza cristiana nell’Ecloga è molto forte anche quando parliamo di Matrimonio. L’età legale per contrarre il matrimonio è stabilita in quindici anni per i ragazzi e tredici per le ragazze, e deve ovviamente esserci il consenso dei parenti. Il contratto matrimoniale però passa sempre più dalle mani del potere civile a quelle del potere ecclesiastico. L’interesse dell’Ecloga per il matrimonio sembra infatti diretto maggiormente a delineare le porzioni ereditarie in caso di morte del coniuge con o senza la presenza di figli.
Come anticipato, Leone III introduce una serie di mutilazioni (il taglio del naso la fa da padrone) in sostituzione della pena di morte. Quest’ultima è mantenuta per alcune fattispecie, ma in linea di massima si cerca di limitarla il più possibile, in modo da dare concreta attuazione al perdono cristiano, che si inserisce fra le maglie del diritto romano in maniera sempre più netta.
Per meglio comprendere questa virata verso la mutilazione, occorre sottolineare che Leone III si trova a governare un Impero fiaccato dal punto di vista militare e religioso, in cui è importante dare un’immagine di istituzioni presenti e capaci di punire con la massima severità.
Ad oggi, siamo perfettamente a conoscenza di come le mutilazioni siano una pena insensata sia dal punto di vista morale che da quello giuridico. Da un lato lasciano sul reo un marchio d’infamia indelebile che lo relega ai margini della società, anche perché, spesso, queste mutilazioni lo rendono disabile); dall’altro non hanno mai mostrato una grande efficacia come deterrente (funzione preventiva della pena).
Ci sono ancora molti paesi dell’area islamica che puniscono i ladri con l’amputazione della mano, fedeli a questo passo del Corano:
Tagliate la mano al ladro e alla ladra, per punirli di quello che hanno fatto e come sanzione da parte di Allah. Allah è eccelso, saggio.
Corano 5:38
In questo senso, purtroppo, non aiuta neanche la Sunna che, insieme al Corano, costituisce la Sharīʿa. Ci sono infatti decine di ḥadīth che riportano aneddoti relativi alla vita di Maometto in cui quest’ultimo ordina di far amputare le mani a ladri e nemici.
Narrò Anas:
Sahih Bukhari Volume 8, Libro 82, Numero 794
Alcuni membri degli ‘Ukl arrivarono da Maometto e si convertirono all’Islam. Non riuscivano però a sopportare il clima di Medina, così il profeta gli permise di usufruire dei cammelli da latte che gli erano stati donati e di bere il loro latte e le loro urine [l’urina di cammello era considerata un medicinale utile alla cura di molte malattie già nell’Arabia pre-islamica]. Appena si furono rimessi in sesto, gli ‘Ukl rinnegarono l’islam e rubarono i cammelli dopo aver ammazzato il pastore che li accudiva. Maometto li fece inseguire dai suoi uomini, che li catturarono e li portarono innanzi a lui. Il profeta ordinò di far tagliare loro mani e gambe, e di accecarli con chiodi incandescenti. E che le loro ferite fossero cauterizzate. E alla fine morirono.
Insomma, nell’area mediorientale il diritto romano perde progressivamente efficacia di fronte all’avanzare dell’Islam, che porta con sé anche alcune vestigia normative (altrettanto cruente, per i nostri standard) dei Sasanidi. Ed è del tutto possibile che, nell’Ecloga, ci sia anche l’influenza del nuovo assetto giuridico delle ex-provincie orientali dell’Impero.
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Doveva esserci parecchia gente senza naso, da quelle parti.
Più che altro mi sembrano leggi che miravano a far ricadere sulle spalle dei condannati una stigma sociale che li rendeva dei paria, degli intoccabili rifiuti della società alla mercé di chiunque volesse approfittarne.
Ciò è molto più crudele della semplice pena di morte.
Concordo. Le mutilazioni sono una pena insensata sia dal punto di vista morale che da quello giuridico. Da un lato lasciano sul reo un marchio d’infamia indelebile che lo relega ai margini della società (a volte rendendolo disabile), dall’altro non hanno mai mostrato una grande efficacia come deterrente (funzione preventiva della pena).
Tra l’altro a giustiniano II non gli fece specie nemmeno l’amputazione del naso . si rifece un naso in oro quando torno al comando di Bisanzio .
Bell’articolo come sempre, ma non concordo su un tuo giudizio..
Beh…ok che ha contenuto la pena di morte limitandola solo ad alcuni casi, però mi sembra un pò troppo dire che il motivo di tale scelta fu la concreta attuazione del perdono cristiano….specie quando pure il perdono stesso viene punito (vedi la sorte che tocca ai mariti becchi, ma tolleranti)
Una curiosità, nei primi due punti si specifica la pena per l’uomo…nel caso della donna tale pena era differente?
Il mio però non è un giudizio, ma una constatazione (forse mi sono espresso male io). Sostituire la pena capitale con una mutilazione fu una conseguenza diretta dell’introduzione di elementi cristiani nel diritto.
Se devo darti una opinione personale, ti dico che il diritto romano non aveva bisogno di alcuna integrazione di matrice cristiana. Il pensiero giuridico romano era talmente complesso e ben strutturato (ma non perfetto) da poter rappresentare la base, assieme alle costruzioni filosofiche greche, dell’archetipo di una società laica ma provvista di un profondo senso morale.
Che evitare di accoppare la gente limitandosi a mutilarla sia, in qualche modo, più “cristiano”, sono d’accordo anche io…è che, secondo la mia personale opinione, la “concreta attuazione del perdono cristiano” dovrebbe essere tutta un’altra cosa 😉
Nulla da eccepire invece sul discorso sul diritto romano
Va beh si sa che rinotomia e abbacinazione (cercate su Google cosa vuol dire davvero “abbacinato”: vi fate una cultura 🙂 andavano per la maggiore a Bisanzio, mentre nei regni romanobarbarici si preferiva scalpare i pretendenti al trono falliti. O ammazzarli e basta. Paese che vai, usanza che trovi. Però facendo un po’ di reversing engineering il “crimine abominevole” mi sembra essere una traduzione tendenziosa di “crimen nefandum”, e questo non è per forza omosessualità, può essere anche stregoneria. Lo scadimento qui è che ci sono crimini che non si possono dire, e quindi non si possono nemmeno provare, cosa che apre la strada al duello giudiziale della tradizione germanica, che è unica nella storia umana e benché nessuno ne parli ha forgiato l’Europa Occidentale.
Ciao Zwei,
articolo interessante.
Mi immagino se queste leggi fossero applicate oggi: avremmo parecchia gente senza naso, esiliati e evirati .
Però devo ammetere che la numero 8 non mi dispiace perché quando un adulto tocca un bambino sò cavoli amari (per il pedofilo).
Hera
@Hera: fossi in te rileggerei meglio il punto 8; perchè stando a quanto scritto, un dodicenne che se lo fa pestare nel diociliberi (immagina con quale consapevolezza) finisce con la testa spiccata dal busto… 😉
@alberto
Dubito si trattasse di “stregoneria”, visto che si parla di crimini sessuali. Ad ogni modo spero di trattare il rapporto fra omosessualità e diritto penale, dall’antichità al medioevo, in un articolo più corposo
Uah! Lo sto facendo in questi giorni per la tesi di Psicologia, però più dal punto di vista della accettazione sociale o meno della stessa (i.e. non faccio riferimenti a specifiche norme di legge se non in modo estremamente generico).
Comunque citerò questo articolo nella sitografia 😉